Il Consorzio Stradale Via Ildebrando della Giovanna e Diramazioni gestisce e tutela la rete viaria consortile aperta al pubblico transito, esercitando poteri di autorizzazione, vigilanza e conservazione del patrimonio stradale ai sensi del R.D. 1 settembre 1918, n. 1446.
Il Consorzio Stradale Via Ildebrando della Giovanna e Diramazioni è un ente pubblico non economico costituito con delibera del Consiglio Comunale di Roma n° 187 del 25 febbraio 1958, in esecuzione del D.Lgt. 1° settembre 1918 n. 1446. Gestisce e mantiene la rete viaria consortile nel Municipio XII di Roma, esercitando poteri pubblicistici di autorizzazione, vigilanza e tutela del patrimonio stradale.
Municipio XII — Roma
⚠ Misure delle diramazioni approssimative — rilievo ufficiale in corso con Arch. Giampaoli
Il Consorzio Stradale Via Ildebrando della Giovanna e Diramazioni è un ente pubblico non economico costituito con delibera del Consiglio Comunale di Roma n° 187 del 25 febbraio 1958, ai sensi del D.Lgt. 1° settembre 1918 n. 1446.
Con delibera C.C. Roma n° 1648 del 22 maggio 1984 il Consorzio è stato esteso alle diramazioni. Nel 1979 l'Assemblea straordinaria del 19 maggio aveva deliberato l'estensione alle strade diramazioni.
Il R.D. 1446/1918 prevede due forme di consorzio stradale. Il nostro Consorzio è della seconda:
| Aspetto | Volontario | Obbligatorio ★ |
|---|---|---|
| Origine | Accordo tra privati | Provvedimento comunale d'ufficio |
| Adesione | Libera | Coattiva per legge |
| Quote | Vincolanti per chi aderisce | Obbligatorie per tutti i frontisti |
| Gestione | Organi eletti liberamente | Può avere commissario comunale |
| Natura giuridica | Ente pubblico non economico | Ente pubblico non economico |
La segreteria è gestita da G3 S.r.l. — Via Boezio, 92 — 00193 Roma
Tel: +39 06 6869058 · +39 06 68806964 · Lun–Ven 9:00–13:00
Il Consorzio gestisce 19 strade nel Municipio XII di Roma per una lunghezza complessiva di 5143 m (627 m di Via IDG + 4516 m di diramazioni). La strada principale è Via Ildebrando della Giovanna con il tratto consortile di 627 m; le 18 strade diramazioni coprono ulteriori 4516 m (misure da rilievo GPS).
Da incrocio Via Romano Guerra/Aurelia a incrocio Via Pasquale Pasquini
✅ Le misure riportate sono da rilievo GPS ufficiale effettuato con il Direttore Tecnico Arch. Giampaoli.
Le seguenti strade non sono di competenza del Consorzio ma del Municipio XII — rivolgersi all'Ufficio Consorzi:
Approvato il 13 marzo 2007
Il Consorzio Stradale Via Ildebrando della Giovanna e Diramazioni, ente pubblico non economico, ha sede in Roma. È stato costituito con delibera C.C. n° 187 del 25 febbraio 1958 ed esteso con delibera n° 1648 del 22 maggio 1984.
Il Consorzio è ente pubblico non economico ai sensi del D.Lgt. 1° settembre 1918, n. 1446 e successive modificazioni.
Il Consorzio provvede alla manutenzione, sistemazione, ricostruzione e conservazione delle strade vicinali consortili aperte al pubblico transito, nonché all'esercizio dei poteri di polizia stradale attribuiti dalla legge.
Sono consorziati obbligatori i proprietari dei fondi latistanti e i titolari di diritti reali sui beni immobili che traggono utilità dall'uso della strada consortile.
Sono organi del Consorzio: l'Assemblea dei Consorziati, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Direttore Tecnico, il Collegio dei Revisori dei Conti.
L'Assemblea è costituita da tutti i consorziati o loro delegati. Si riunisce ordinariamente una volta l'anno per l'approvazione del bilancio e straordinariamente quando necessario.
Il CdA è composto dal Presidente e da quattro Consiglieri eletti dall'Assemblea. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio, presiede il CdA e l'Assemblea, vigila sull'esecuzione delle deliberazioni.
Il Direttore Tecnico, nominato dal CdA tra i tecnici abilitati iscritti all'Albo, dirige i lavori, redige i progetti, rilascia i nulla osta e certifica la regolare esecuzione dei ripristini.
Il bilancio preventivo è approvato dall'Assemblea. I contributi consortili sono ripartiti tra i consorziati in proporzione al valore dei fondi e alla distanza dalla strada.
Il ruolo di contribuenza è formato dal Direttore Tecnico, approvato dal CdA e reso esecutivo. Le quote non pagate sono riscuotibili con le procedure previste dal D.Lgt. 1446/1918.
Chiunque intenda eseguire lavori sulla sede stradale consortile deve ottenere preventivo nulla osta dal Consorzio, sottoscritto dal Presidente e dal Direttore Tecnico, con le prescrizioni tecniche e le condizioni di ripristino.
Il soggetto autorizzato è obbligato al ripristino perfetto della sede stradale a proprie spese, secondo le prescrizioni tecniche del Consorzio. La responsabilità sul ripristino è permanente e illimitata nel tempo.
In caso di inadempienza il Consorzio procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori a spese del responsabile, con recupero tramite riscossione coattiva.
Il Consorzio esercita attività di vigilanza tecnica continua sulle strade consortili, anche avvalendosi di tecnici esterni.
Le occupazioni temporanee della sede stradale sono soggette ad autorizzazione del Consorzio e al pagamento di un canone.
Lo scioglimento del Consorzio è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i due terzi dei consorziati.
In caso di scioglimento, il patrimonio è devoluto al Comune di Roma per la manutenzione delle strade.
Le controversie tra il Consorzio e i consorziati sono devolute alla giurisdizione del Giudice Ordinario, salvo i casi riservati al Giudice Amministrativo.
Le modifiche al presente Statuto sono deliberate dall'Assemblea straordinaria con la maggioranza dei due terzi dei consorziati aventi diritto di voto.
Il Consorzio può istituire un Albo dei fornitori e delle imprese qualificate per l'esecuzione dei lavori sulle strade consortili.
Le comunicazioni ufficiali ai consorziati avvengono mediante affissione nella sede del Consorzio e, ove possibile, tramite posta elettronica certificata.
Il CdA può adottare un regolamento interno per disciplinare il funzionamento degli organi e lo svolgimento delle attività consortili.
Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del D.Lgt. 1° settembre 1918, n. 1446 e della normativa vigente.
Il presente Statuto entra in vigore dalla data di approvazione assembleare del 13 marzo 2007 e sostituisce ogni precedente regolamento.
Gli organi in carica alla data di entrata in vigore del presente Statuto restano in carica fino alla loro naturale scadenza.
Approvato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 109 del 18 giugno 2026
Protocollo RC n. 10560/2026 · Pubblicato all'Albo Pretorio dal 9 al 23 luglio 2026
Art. 1 · Oggetto e ambito di applicazione
Art. 2 · Compiti e attività · Art. 3 · Poteri gestori · Art. 4 · Proprietà consorziate
Art. 5 · Assemblea Capitolina · Art. 6 · Dipartimento LLPP · Art. 7 · Municipi
Art. 8 · Costituzione nuovi Consorzi · Art. 9 · Scioglimento e modifiche
Art. 10 · Concorso Amm. capitolina · Art. 11 · Programmazione · Art. 12 · Erogazione
Art. 13 · Disposizioni transitorie e finali
Disciplina nel territorio di Roma Capitale la costituzione, organizzazione, funzionamento, vigilanza e scioglimento dei Consorzi di utenti per la manutenzione delle strade vicinali, in attuazione del D.Lgt. 1446/1918.
Il contributo comunale varia da un quinto alla metà della spesa in ragione dell'importanza pubblica delle strade. La misura percentuale è determinata tramite coefficienti da 20% a 50% secondo uso pubblico, trasporto, accessibilità e servizi presenti.
Il Consorzio può richiedere un acconto non superiore al 90% dopo l'approvazione del bilancio capitolino. Il saldo è corrisposto dopo l'approvazione del conto consuntivo, con verifica entro 120 giorni.
Il Regolamento si applica anche ai Consorzi già costituiti. I Consorzi esistenti trasmettono lo stato di consistenza di cui all'art. 10, comma 3-bis, entro 120 giorni dalla comunicazione. Il Regolamento abroga tutte le precedenti disposizioni in materia.
Testo del decreto legislativo luogotenenziale che istituisce i consorzi per la viabilità ordinaria
Il Regio Decreto Legislativo Luogotenenziale 1° settembre 1918, n. 1446 è la norma fondamentale che disciplina i consorzi stradali vicinali in Italia, attribuendo loro natura di enti pubblici non economici con poteri di autorizzazione e vigilanza sulle strade vicinali aperte al pubblico transito.
Gli utenti delle strade vicinali, anche se non soggette a pubblico transito, possono costituirsi in consorzio per la manutenzione e la sistemazione o ricostruzione di esse. I consorzi permanenti, costituiti anteriormente al presente decreto a termini dell'articolo 54 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, sulle opere pubbliche per la conservazione delle strade, possono anche deliberarne la sistemazione o la ricostruzione colle norme fissate pei nuovi consorzi negli articoli seguenti.
La domanda per la costituzione del consorzio è presentata al sindaco del comune da un numero di utenti che rappresenti, o che assuma a proprio carico, almeno il terzo della spesa occorrente per le opere proposte, sulla base di una perizia sommaria di massima. Alla domanda deve unirsi, oltre tale perizia, il progetto di statuto consorziale e lo schema dell'elenco degli utenti, con il piano di ripartizione della spesa fra essi. La giunta municipale, sentiti gli utenti, formula tutte le proposte per la costituzione del consorzio, le quali vengono depositate, per la durata di 15 giorni, presso l'ufficio comunale. L'avviso di deposito è pubblicato nell'albo pretorio ed è notificato agli utenti dal messo comunale. Il consiglio comunale, decorsi almeno altri quindici giorni, decide sui reclami che nei detti termini fossero stati prodotti; e, tenute presenti le proposte della giunta, approva la costituzione del consorzio, l'elenco degli utenti ed il piano di ripartizione della spesa. Copia della deliberazione consiliare è pubblicata nell'albo pretorio durante quindici giorni, e dell'esito dei reclami è dato avviso agli interessati.
Il comune è tenuto a concorrere nella spesa di manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali soggette al pubblico transito, in misura variabile da un quinto sino alla metà della spesa, secondo la diversa importanza delle strade. Per le vicinali non soggette ad uso pubblico il concorso del comune è facoltativo; e può essere concesso soltanto per opere di sistemazione o ricostruzione, in misura non eccedente il quinto della spesa. Il comune è rappresentato nei consorzi con voto proporzionale alla misura del concorso.
Per far fronte alle spese riguardanti la viabilità vicinale il comune può costituire un fondo speciale, stabilendo, ove occorra, una sovrimposta addizionale sui terreni e sui fabbricati, in misura non eccedente i centesimi quindici per ogni lira d'imposta erariale. In quanto con l'applicazione di tali centesimi venga ad eccedersi il limite legale di cui all'articolo 309 della legge comunale e provinciale, saranno osservate le norme di cui al successivo articolo 310 della stessa legge. Le deliberazioni prese dal consiglio comunale a norma di questo articolo e del precedente sono in ogni caso soggette all'approvazione della giunta provinciale amministrativa.
Nei casi per i quali sarebbe obbligatorio il concorso del comune, questo può promuovere d'ufficio la costituzione del consorzio, ed assumere altresì direttamente la esecuzione delle opere.
Per la validità delle deliberazioni, che approvano i progetti esecutivi delle opere di sistemazione e ricostruzione delle strade, è necessario il voto favorevole di un numero di utenti, il quale rappresenti od assuma un complessivo contributo non inferiore ai sei decimi della spesa totale, computato il concorso del comune obbligatorio o facoltativo.
I contributi degli utenti si esigono nei modi e coi privilegi stabiliti per la riscossione delle imposte dirette, mediante ruoli compilati in base al piano di ripartizione approvato dal consiglio comunale, tenuto conto delle modificazioni disposte dalla giunta provinciale amministrativa. Detti ruoli sono pubblicati per la durata di quindici giorni e resi esecutivi dal prefetto; e l'esattore comunale è tenuto alla riscossione con lo stesso aggio che gli spetta per le imposte. Il contributo costituisce onere reale del fondo; ma niuno degli utenti può essere costretto a pagare annualmente, per le opere previste nel presente decreto, un contributo superiore al doppio dell'imposta principale gravante sul suo fondo.
È in facoltà degli enti, che provvedono alla esecuzione delle opere previste nel presente decreto, acconsentire che i contributi degli utenti, i quali ne facciano richiesta, siano in tutto o in parte corrisposti mediante prestazione di giornate di lavoro o di opere determinate. La tariffa per la conversione del tributo nelle prestazioni è deliberata dal consiglio comunale, e, dopo pubblicata per il tempo di 15 giorni nell'albo pretorio, approvata dal prefetto, sentito l'ufficio del genio civile.
Ogni uso, anche temporaneo, da cui derivi un consumo notevole delle strade vicinali soggette a pubblico transito costituisce obbligo a concorrere alla loro manutenzione, in ragione della maggiore spesa che lo speciale uso rende necessaria. La misura del concorso viene stabilita con il procedimento dell'articolo 2; e, in caso di opposizione, mediante perizia a norma degli articoli 32 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni, da promuoversi entro trenta giorni dalla pubblicazione o dalla notificazione dei provvedimenti del consiglio comunale. I concorsi non impugnati entro il termine utile e quelli stabiliti con la perizia di cui sopra, vengono riscossi nei modi e con i privilegi stabiliti nel primo comma dell'articolo 8.
Sulle opere necessarie alle strade che interessino il territorio di più comuni, quando non sia possibile o conveniente di procedere alla esecuzione separata in ciascun territorio comunale, statuisce il comune ove scorre il maggior tratto di strada, sentito il parere degli altri interessati. Per le strade che interessano comuni appartenenti a province diverse, l'approvazione di cui all'articolo 4 capoverso è deferita, in caso di dissenso, al ministero dei lavori pubblici.
Per le opere da farsi sulle strade vicinali soggette ad uso pubblico possono essere concessi sussidi governativi, non superiori al 15 per cento della spesa in base all'art. 321 della legge sulle opere pubbliche. Sarà tenuto conto dell'importanza delle opere, con preferenza per quelle da eseguire nelle località ove sia meno sviluppata la viabilità ordinaria.
Le casse di risparmio, i monti di pietà, le banche popolari e gli altri istituti di credito sono autorizzati in virtù del presente decreto, ove già non lo fossero dai rispettivi statuti, ad accordare mutui per le opere qui previste, accettando in garanzia le delegazioni sui contributi degli utenti, i concorsi e sussidi del comune e dello Stato. Tale facoltà può essere esercitata dalle casse di risparmio ordinarie o dai monti di pietà entro i limiti stabiliti dai singoli statuti per gli impieghi sia in mutui o conti correnti ipotecari, sia in mutui a corpi morali.
L'approvazione definitiva delle opere qui previste produce, ove occorra, gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità.
Ogni uso od occupazione del suolo che modifichi, anche temporaneamente, le condizioni del transito sulle strade vicinali, dovrà essere autorizzata dal consorzio, e per le strade soggette ad uso pubblico anche dal consiglio comunale, o dal sindaco, secondo che si tratti di occupazione stabile, oppure temporanea, avuto specialmente riguardo alla migliore utilizzazione dei fondi e delle industrie, a cui la strada serve.
Le funzioni di vigilanza e polizia sulle strade vicinali sono esercitate dal sindaco, a cui spetta ordinare che siano rimossi gli impedimenti all'uso delle strade e all'esecuzione delle opere definitivamente approvate, e che siano ridotte nel pristino stato le cose abusivamente alterate. Per le strade soggette ad uso pubblico, il sindaco dispone l'esecuzione dei lavori occorrenti a spese degli interessati, quando vi sia urgenza, o non si adempia entro il termine prefisso agli ordini ricevuti. La nota di spese è resa esecutoria dal prefetto, sentiti gli interessati, ed è riscossa nelle forme e con i privilegi fiscali. Sono altresì applicabili per queste strade gli articoli 374 e 377 della legge sulle opere pubbliche. Per le strade non soggette ad uso pubblico il sindaco può solo provvedere quando ne sia richiesto, e può autorizzare il consorzio ad eseguire i lavori di ripristino anche in pendenza di ricorsi.
Le deliberazioni dei consorzi debbono essere pubblicate e trasmesse al prefetto e rispettivamente al sottoprefetto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 211 a 216, primo comma, della legge comunale e provinciale. Quando i consorzi per le strade vicinali soggette all'uso pubblico, o i loro uffici, non adempiano gli obblighi ad essi derivanti dalla legge, dai regolamenti o dagli statuti, il prefetto incarica il comune di provvedere, in sostituzione ed a spese degli inadempienti. Salvo quanto è stabilito nel primo comma dell'articolo seguente, contro i provvedimenti del prefetto è aperto ad ogni interessato il ricorso a termini degli articoli 215 e 328 della legge comunale e provinciale.
Contro i provvedimenti dei consigli comunali non soggetti all'approvazione della giunta provinciale amministrativa e contro quelli dei consorzi di strade vicinali d'uso pubblico, contro i provvedimenti presi dal sindaco a norma degli articoli 14 e 15 e contro l'ordine del prefetto che rende esecutoria la nota delle spese disposte d'ufficio, è aperto il ricorso alla giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale: fermo restando, contro le decisioni di questa, il rimedio innanzi alla sezione V del consiglio di Stato. Anche alla sezione V è aperto il ricorso contro i provvedimenti della giunta provinciale amministrativa in sede di tutela, riguardanti le strade vicinali soggette ad uso pubblico, e contro i provvedimenti presi dal ministero dei lavori pubblici a norma dell'articolo 10, capoverso.
Quando nel procedimento di costituzione del consorzio di cui all'art. 2, o con le stesse forme, si dichiari che la strada vicinale è soggetta ad uso pubblico, l'azione giudiziaria per negare l'esistenza di questa servitù si prescrive, per i proprietari cui fu notificata la deliberazione del consiglio comunale, nel termine utile per il ricorso alla giunta provinciale amministrativa. L'azione giudiziaria non ha effetto sospensivo.
Il governo del re è autorizzato ad emettere norme per le strade vicinali circa: i criteri per l'assegnazione delle quote di interessenza agli utenti per la concessione e graduazione dei concorsi da parte del comune; la formazione e il funzionamento dei consorzi; l'impiego delle prestazioni d'opera; l'esercizio della polizia e la graduazione delle pene.
Il presente decreto sarà presentato al parlamento per essere convertito in legge.
Sezione dedicata alla trasparenza amministrativa del Consorzio Stradale Via Ildebrando della Giovanna e Diramazioni, ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e del R.D. 1° settembre 1918, n. 1446.
Procedura telematica per autorizzazione lavori su strade consortili — ai sensi del R.D. 1° settembre 1918, n. 1446
Il presente nulla osta è rilasciato alle condizioni sotto elencate, che costituiscono parte integrante e vincolante del provvedimento.
1. NATURA DEL PROVVEDIMENTO
Il presente nulla osta ha natura di atto amministrativo autorizzatorio ed è rilasciato nell'esercizio delle funzioni pubblicistiche del Consorzio in qualità di ente gestore della sede stradale.
2. SOGGETTO RESPONSABILE E OBBLIGO PROGETTUALE
È individuato quale responsabile unico l'impresa esecutrice dei lavori, oppure il consorziato o soggetto richiedente, che risponde in via esclusiva e diretta, anche nei confronti di terzi, di tutti gli effetti derivanti dall'intervento. Il soggetto responsabile dovrà presentare polizza RCT con massimale non inferiore a € 1.000.000,00. È obbligatorio allegare il Progetto Esecutivo timbrato e firmato da tecnico abilitato (planimetrie quotate, sezioni pacchetto stradale, schema sottostrutture).
2bis. REGOLARIZZAZIONE POSTUMA (SANATORIA)
Qualora l'intervento sia già stato avviato o concluso senza preventivo titolo, il rilascio avviene in via di sanatoria. Ciò non esonera il soggetto responsabile dalle responsabilità civili e penali derivanti dalla mancata autorizzazione preventiva.
3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO (OBBLIGATORIA)
I lavori dovranno essere eseguiti nel pieno rispetto di: Codice della Strada D.Lgs. 285/1992 e D.P.R. 495/1992; D.Lgs. 81/2008 (sicurezza nei luoghi di lavoro); D.Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici); Norme UNI e CEI vigenti (UNI EN 14227); D.Lgs. 152/2006 (normativa ambientale); Regolamenti e ordinanze di Roma Capitale e del Municipio competente; ogni altra norma vigente in materia di viabilità, sicurezza, cantieri stradali e sottoservizi.
4. SICUREZZA, SEGNALETICA E TRAFFICO
Il soggetto responsabile è tenuto a: installare idonea segnaletica diurna e notturna conforme al CdS; delimitare il cantiere con recinzioni e protezioni ex D.Lgs. 81/2008; garantire il transito pedonale e veicolare in sicurezza; ottenere eventuali autorizzazioni comunali per la disciplina del traffico; comunicare l'inizio lavori con almeno 2 giorni di preavviso via PEC a [email protected].
5. MODALITÀ DI ESECUZIONE DEGLI SCAVI
Il manto stradale dovrà essere preventivamente tagliato con mezzo idoneo, a discrezione del Direttore dei Lavori, nel rispetto delle norme vigenti; lo scavo eseguito a sezione obbligata con adeguato sostegno delle pareti; i materiali di risulta immediatamente allontanati e conferiti in impianti autorizzati.
5a. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA OBBLIGATORIA
Fascicolo tecnico datato e protocollato (presupposto per la chiusura del procedimento):
• Ante-Operam: stato dei luoghi prima dello scavo (georeferenziato ove possibile)
• Post-Operam: raccordo a "zero" verso le caditoie, livellamento chiusini, estensione tappetino PMA (4 cm), rinterro Duremix/misto cementato, binder (20 cm compattato)
• In corso d'opera (sanatoria): foto scavo aperto, posa rinterro e binder
6. RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE (CONDIZIONE ESSENZIALE E INDEROGABILE)
Il ripristino dovrà essere eseguito a perfetta regola d'arte e comprende obbligatoriamente:
• Fondazione: Duremix o misto cementato (UNI EN 14227)
• Strato di Binder: 20 cm di binder chiuso, compattato meccanicamente; raccordo a "zero" verso le caditoie; livellamento millimetrico dei chiusini
• Tappetino Polimerico PMA: 4 cm sull'intera sede stradale, esteso per almeno 3 metri oltre la testata iniziale e finale dello scavo, senza soluzione di continuità
Ogni inadempienza comporta revoca immediata del nulla osta.
7. RESPONSABILITÀ E GARANZIA — 24 MESI
Il soggetto responsabile assume responsabilità e garanzia per 24 mesi dalla data di ultimazione dei lavori comunicata al Consorzio. Entro tale periodo garantisce la perfetta tenuta del corpo stradale e si impegna ad intervenire, a proprie spese e senza indugio, in caso di cedimenti, avvallamenti, fessurazioni o difetti strutturali riconducibili allo scavo autorizzato.
8. VIGILANZA, ESECUZIONE IN DANNO E RISCOSSIONE TRAMITE ESATTORIA
In caso di inadempienza: il Consorzio intimerà il ripristino entro 48 ore; in caso di inerzia eseguirà i lavori d'ufficio ex art. 54 D.Lgs. 36/2023 e recupererà le somme mediante iscrizione a ruolo e riscossione coattiva tramite Agenzia delle Entrate — Riscossione (Esattoria).
9. DURATA DEL NULLA OSTA
Validità 30 giorni dall'inizio lavori comunicati al Consorzio; ultimazione entro 60 giorni dalla data di rilascio. Decorso tale termine senza comunicazione di ultimazione, l'autorizzazione decade automaticamente senza necessità di diffida.
10. ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI
Il ritiro e l'utilizzo del presente nulla osta comportano accettazione integrale e incondizionata di tutte le prescrizioni, ivi inclusa la procedura di esecuzione in danno e riscossione coattiva.
Compilando il modulo e cliccando Invia Richiesta, verrà inviata una notifica email al Consorzio. La richiesta potrà poi essere firmata e approvata accedendo alla sezione ⚙ Config.
Presidente o Direttore Tecnico
Segnala buche, detriti, danni stradali o altri problemi sulle strade consortili. La segnalazione sarà inviata direttamente al Direttore Tecnico e al Presidente.
La segnalazione sarà inviata all'Arch. Giampaoli (Direttore Tecnico) e al Presidente del Consorzio.
Consulta le risorse informative o chiedi direttamente a Giuliano, il nostro assistente specializzato in diritto consortile, stradale e amministrativo.
Specializzato in diritto consortile, stradale e amministrativo — risponde in tempo reale
Iscrizione all'elenco dei fornitori qualificati per lavori e servizi sulle strade consortili — Municipio XII Roma
La richiesta verrà inviata a Presidente, Direttore Tecnico e Amministrazione del Consorzio per la valutazione.